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Qualora la pilatura del risone sia eseguita per conto di terzi che destinano il riso ottenuto ad un'attivita' commerciale od industriale, ferma l'osservanza, delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 28 gennaio 1940, n. 10, l'imposta dovuta a norma, del primo comma dell'art. 2, e' corrisposti, dal committente della lavorazione, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura di lavorazione e sulla, fattura medesima, in base al prezzo all'ingrosso del riso e indipendentemente dall'imposta gia' assolta dalla pileria sulla detta, fattura per il corrispettivo di lavorazione.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-12-24;941~art4 · fonte del testo

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