Art. 4
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Qualora la pilatura del risone sia eseguita per conto di terzi che destinano il riso ottenuto ad un'attivita' commerciale od industriale, ferma l'osservanza, delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 28 gennaio 1940, n. 10, l'imposta dovuta a norma, del primo comma dell'art. 2, e' corrisposti, dal committente della lavorazione, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura di lavorazione e sulla, fattura medesima, in base al prezzo all'ingrosso del riso e indipendentemente dall'imposta gia' assolta dalla pileria sulla detta, fattura per il corrispettivo di lavorazione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
