Art. 3
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Quando la pileria impiega, il riso ottenuto dalla pilatura nella diretta fabbricazione di altri prodotti, l'imposta dovuta a norma del primo comma del precedente articolo, si corrisponde in occasione della destinazione del riso alle dette produzioni, in base ad apposito registro di carico e scarico. Sul detto registro debbono essere giornalmente annotate le singole partite di riso impiegate nella produzione industriale con indicazione dei prezzo all'ingrosso; entro il lunedi di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali delle partite annotate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi normali. Il registro, prescritto dal precedente comma prima dell'uso deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalita' richieste dall'art. 112 del regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
