Art. 2
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Per gli atti economici relativi al commercio del risone l'imposta sull'entrata, e' dovuta una volta tanto nella misura, del 2 per cento e si corrisponde nei modi e termini normali all'atto della vendita, a, chiunque effettuata, del riso da parte delle pilerie. Per l'importazione del riso, l'imposta, e' del pari dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento ed e' liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762. L'imposta dovuta a norma dei precedenti commi assorbe quella afferente il commercio, e l'importazione del risone, nonche' quella relativa agli atti economici, successivi a quello imponibile, concernenti il commercio del riso, compresa la vendita al minuto.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
