Art. 10
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Per le vendite al minuto dei prodotti indicati nei precedenti articoli 7 e 8 l'imposta nella misura ivi stabilita si applica a decorrere dal 1 gennaio 1950. Le aliquote d'imposta stabilite dai precedenti articoli 2, 7 e 8 si applicano anche quando i prodotti ad esse soggetti abbiano gia' assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
