Art. 1
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Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza, della vendita, dei seguenti prodotti: frumento, granoturco e segala; farine e semole di frumento, granoturco e segala; paste alimentari confezionate col solo impiego di farine e semole di frumento e segala. Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
