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Quando la quota parte dell'indennita' globale, di cui al primo comma del precedente articolo, sia inferiore a L. 3000, la misura dell'imposta e' determinata in base all'aliquota applicabile ai redditi di L. 3000, giusta la tabella approvata con R. decreto 19 febbraio 1925-III, n. 177.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1939 al 1 gennaio 1960
