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[1]L'imposta complementare progressiva sui redditi costituiti da indennita', di licenziamento e da ogni altra somma corrisposta una volta tanto, in correlazione ad un cessato rapporto di impiego o di lavoro, e' liquidata con l'aliquota riferibile alla quota parte della indennita' globale percepita, che si ottiene dividendo l'indennita' stessa pel numero degli anni di durata del rapporto di impiego o di lavoro.
[2]Ai fini della tassazione, le predette indennita' sono considerate come a sestanti, e non sono ne' cumulabili con altri redditi ne' suscettibili di detrazioni di qualsiasi specie.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1939 al 1 gennaio 1960
