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[1]Le infrazioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con le sanzioni stabilite dall'art. 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.
[2]Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 13 e 14, primo comma, lettera c) e ultimo comma della legge anzidetta.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
