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[1]L'autorizzazione di cui al precedente articolo sara' data dal Ministro per l'interno, su domanda della ditta interessata.
[2]La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma, oltre alla indicazione del nome o ragione sociale della ditta e della ubicazione dello stabilimento di produzione, deve contenere la indicazione dei prodotti ai quali si intende aggiungere l'antifermentativo, la natura di questo e la dose percentuale che si vuole impiegare nonche' il metodo di analisi qualitativa e quantitativa.
[3]A corredo della domanda devono essere presentati, per i controlli da eseguirsi dall'Istituto di sanita' pubblica, tre campioni del prodotto gia' addizionato dell'antifermentativo stesso, e tre esemplari del cartello, dell'involucro e della etichetta, di cui al seguente articolo.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
