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[1]E' consentita, in deroga alla legislazione vigente, l'aggiunta, nella misura massima dell'uno per mille, di acido salicilico o di acido benzoico, ai fini di una migliore e piu' lunga conservazione, alle conserve di pomodoro confezionate o, comunque, destinate a rimanere per qualche tempo in recipienti a chiusura non ermetica.
[2]Le ditte produttrici di conserve di pomodoro che intendano impiegare nei loro prodotti gli antifermentativi suindicati, debbono darne comunicazione ai Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, per la vigilanza e i controlli di rispettiva competenza.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
