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[1]I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. In caso di ripetuta irregolarita' il prefetto puo' ordinare il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per la durata da uno a sei mesi.
[2]Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Ministero delle comunicazioni.
[3]Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Dalla Zona di operazioni, addi' 19 giugno 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Host Venturi - Di Revel - Ricci
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
