Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
A partire dalla data di promulgazione della presente legge possono essere immessi in servizio autoveicoli di tipo diverso dal prescritto solo in quanto essi siano gia' in costruzione a tale data e sempreche', entro 15 giorni dalla data stessa, i costruttori ne facciano denuncia ai Circoli ferroviari competenti, i quali dovranno procedere agli opportuni accertamenti. Tali veicoli dovranno comunque essere immessi in servizio entro il 31 dicembre 1940-XIX.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
