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[1]Le esperienze, le prove e le verifiche necessarie ai fini di cui al precedente art. 4 saranno eseguite presso il Reparto automobilistico sperimentale di Milano dell'Ispettorato generale, ferrovie, tramvie ed automobili.
[2]I corrispettivi per le esperienze, le prove e le verifiche suddette saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni in analogia alle disposizioni stabilite dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
