Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'utilizzazione dell'autoveicolo elettrico ad accumulatori o a gas per autotrazione di nuova immatricolazione agli usi di cui all'art. 1, deve risultare da apposita annotazione da farsi a cura dei competenti Circoli ferroviari d'ispezione sulla licenza di circolazione all'atto del collaudo.
[2]Tale annotazione e' prescritta altresi':
- a)per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori o a gas per autotrazione gia' in circolazione che si trovino adibiti agli usi indicati anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX o lo siano in seguito. In tali casi i Circoli ferroviari provvederanno mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati da presentarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno 1940-XVIII o prima di iniziare il nuovo servizio;
- b)per tutti gli altri autoveicoli non elettrici adibiti anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX agli usi predetti e per quelli che vi siano adibiti in seguito a senso del precedente art. 2. In tali casi i Circoli ferroviari provvedono parimenti mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati, per gli autoveicoli gia' in circolazione entro il 31 dicembre 1940-XIX, dietro dimostrazione da parte degli interessati medesimi del precedente impiego, e per gli altri prima di iniziare il nuovo servizio.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
