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[1]Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili), sentita la Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale, istituita con R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2614, puo' accordare deroghe all'obbligo stabilito nel precedente art. 1 limitatamente a quei servizi che debbono svolgersi su percorsi non pianeggianti, o che, a giudizio del Ministero stesso, siano ritenuti inadatti per autoveicoli elettrici ad accumulatori.
[2]Nei casi predetti, ove i servizi si svolgano entro la distanza di 180 chilometri da centri di produzione di gas riconosciuti adatti per autotrazione, sara' obbligatorio l'uso dei gas stessi, previo esame, da parte del Ministero delle comunicazioni, delle condizioni di approvvigionamento.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
