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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a istituire colonie agricole destinate a farvi scontare le pene della reclusione, della detenzione e dell'arresto alle persone minori degli anni diciotto, alle quali non sono applicabili le precedenti disposizioni.
[2]I condannati alla detenzione e all'arresto devono tenersi separati da quelli condannati alla reclusione.
Testo in vigore dal 6 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
