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[1]I condannati alla reclusione, che scontino la pena o parte di essa nei lavori preveduti nell'articolo 1, sono ammessi al beneficio di cui nell'articolo 14 del Codice penale.
[2]A tal fine i terreni bonificati e ridotti a coltura mediante i detti lavori, quando non sieno ceduti a privati coltivatori, possono essere convertiti in stabilimenti intermedi giusta lo stesso articolo 14.
Testo in vigore dal 6 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
