Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009. 1128 parole tolte, 20 parole aggiunte in 34 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: Gli articoli 18, 24 e 25 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1888, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, recante modificazione all'ordinamento della Milizia Dicat e della Milizia da Cos, sono sostituiti dai seguenti

Mostra gli altri 26 capoversi cambiati

tolto: Art. 18. - I Comandi e le unita' delle due Milizie sono costituiti da:

tolto: a) quadri permanenti (personale in servizio permanente effettivo retribuito o in servizio temporaneo retribuito);

tolto: b) forza nei quadri del ruolo ordinario (personale in servizio permanente nei quadri del ruolo ordinario);

tolto: c) forza nei quadri del ruolo speciale (personale in servizio permanente nei quadri del ruolo speciale);

tolto: d) personale della riserva (per gli ufficiali);

tolto: e) personale del ruolo congedo (per gli ufficiali, sottuficiali e truppa).

tolto: Tutto il personale, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, deve possedere i requisiti morali e politici prescritti per la inscrizione nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Gli elementi in servizio permanente effettivo retribuito od in servizio temporaneo retribuito, e quelli in servizio permanente nei quadri del ruolo ordinario - in quanto mobilitabili nei Comandi e reparti delle due Milizie - devono essere fisicamente idonei allo speciale servizio secondo le norme contenute nella istruzione sul servizio sanitario della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed avere eta' non superiore ai 60 anni, salvo le particolari eccezioni stabilite per gli ufficiali dei vari gradi e per i sottufficiali e la truppa in servizio permanente effettivo retribuito. Essi devono essere tratti dai mutilati, riformati, inabili alle fatiche di guerra, da appartenenti a classi anziane e da giovani fascisti, incorporati nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sino a che la loro classe sia chiamata alle armi nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.

tolto: Gli elementi in servizio permanente nei quadri del ruolo speciale devono essere tratti dai ciechi di eta' compresa fra i 18 ed i 50 anni, in possesso, salvo la specifica minorazione dell'organo della vista, dei requisiti morali, politici e fisici prescritti per il personale della forza nei quadri del ruolo ordinario.

tolto: Il personale della forza nei quadri del ruolo ordinario - cosi' come il personale in servizio permanente effettivo retribuito ed in servizio temporaneo retribuito - puo' essere impiegato sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, in qualsiasi incarico previsto nelle formazioni organiche dei Comandi e reparti delle due Milizie. Il personale della forza nei quadri del ruolo speciale puo' essere invece impiegato, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, solo nelle mansioni di operatori agli apparati di ascolto, per la ricerca ed individuazione acustica dei mezzi aerei.

tolto: Gli ufficiali ed i militari di truppa delle classi anziane del Regio esercito, destinati alle due Milizie, dovranno avere eta' non inferiore ai 37 anni. Essi saranno scelti tra il personale non ammissibile a dispensa, esonero o ritardo dal richiamo' alle armi in caso di mobilitazione. E' data facolta' al Comando delle Milizie contro aerei e artiglieria marittima di reclutare personale di eta' compresa fra i 30 ed i 37 anni, nella misura che verra' stabilita, di volta in volta, dal Ministero della guerra. Da questo contingente dovranno pero' essere esclusi gli specializzati stabiliti dal Ministero stesso.

tolto: Per quanto si riferisce al personale appartenente alla forza in congedo della Regia marina o della Regia aeronautica, questo potra' essere prelevato, previ accordi con i competenti Ministeri, dalle classi e categorie che non siano indispensabili ai bisogni di mobilitazione delle forze armate di provenienza.

tolto: Gli ufficiali, sottufficiali e truppa regolarmente incorporati in unita' mobilitabili delle due Milizie, dovranno essere dichiarati indisponibili ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza e lasciati a disposizione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

tolto: Gli ufficiali ed i militari di truppa in congedo del Regio esercito e della Regia marina, facenti parte regolarmente delle due Milizie, dovranno essere dispensati dai richiami alle armi per istruzione nelle unita' del Regio esercito o della Regia marina, senza pregiudizio per le eventuali promozioni cui avessero diritto nel Regio esercito o nella Regia marina.

tolto: Agli effetti dell'avanzamento nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica del personale in congedo appartenente alle unita' delle due Milizie, le unita' stesse saranno considerate di prima linea.

tolto: Art. 24. - Il personale in servizio permanente effettivo o in servizio temporaneo retribuito delle due Milizie (ufficiali, sottufficiali e truppa) ha in tempo di pace il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi e qualifiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per le particolari esigenze di specializzazione di talune categorie di sottufficiali e truppa, in aggiunta al trattamento economico anzidetto, saranno corrisposti i soprassoldi giornalieri specificati nell'annessa tabella B.

tolto: Il personale in servizio permanente «nei quadri», sia del ruolo ordinario, sia del ruolo speciale, quando chiamato in servizio per le normali esigenze di addestramento o di istituto, ha il medesimo trattamento economico previsto, per analoghe ragioni di richiamo, per i pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

tolto: A tale personale nei quadri competono i premi di specializzazione previsti nella tabella B.

tolto: I premi di cui alla tabella B sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge del 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e del 14 aprile 1934-XII, n. 561.

tolto: Art. 25. - In caso di mobilitazione generale, contemporanea a quella delle altre forze armate, a tutto il personale mobilitato delle due Milizie compete, a carico delle Amministrazioni della guerra o della marina, lo stesso trattamento economico previsto per i pari grado del Regio esercito o della Regia marina, aumentato, per gli specialisti di cui alla tabella B, di appositi soprassoldi da definire dalle anzidette Amministrazioni.

tolto: In caso di mobilitazione totale o parziale di una o entrambe le Milizie controaerei e artiglieria marittima, che non sia estesa ad altra forza armata, a tutto il personale mobilitato compete, a carico dell'amministrazione della guerra o della marina, il trattamento previsto dal R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 767.

tolto: In caso di chiamata in servizio di personale nei quadri delle due Milizie, sia del ruolo ordinario, sia del ruolo speciale, per esperimenti od esercitazioni di carattere eccezionale, ordinati dalle autorita' centrali militari o marittime, di cui alla lettera d) dell'art. 22, compete al personale stesso il trattamento economico di cui al precedente art. 24, secondo comma.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 20 novembre 1939-XVIII

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - DI REVEL

tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1939-11-20;1827~art1 · fonte del testo

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