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Il concessionario deve dare partecipazione all'Amministrazione finanziaria con lettera raccomandata di ogni vendita, locazione o cessione di macchine bollatrici indicando il nome ed il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario. Indipendentemente dalle pene previste dal Codice penale, il concessionario e' responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni non aventi carattere penale conseguenti ad evasioni ed abusi resi possibili per difetti di costruzione o per imperfetto funzionamento delle macchine o per abusiva fornitura di punzoni in violazione al disposto del secondo comma dell'articolo 4 o per omissione della partecipazione di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

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