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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata nella parte straordinaria, del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1902-1903, la spesa di L. 800,000 per l'impianto in Italia di una Stazione radiotelegrafica ultrapotente sistema Marconi, destinata a corrispondere con una stazione analoga che dovra' sorgere contemporaneamente nell'America del Sud, nonche' con le stazioni esistenti e da impiantarsi in avvenire. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 5 aprile 1903.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Galimberti. Di Broglio.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1905, n. 373
1La L. 9 luglio 1905, n. 373 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'articolo unico della legge 5 aprile 1903, n. 127, e' modificato nel senso: che la stazione radiotelegrafica ultrapotente, sistema Marconi, da impiantare in Italia, e' destinata a corrispondere con tutte le stazioni analoghe esistenti o che sorgeranno in avvenire nelle varie parti del mondo, con le quali tali comunicazioni siano tecnicamente possibili, nonche' con le navi di qualsiasi nazione fornite di apparecchi Marconi".
Testo in vigore dal 4 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
