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[1]Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno portate in aumento alla somma complessiva consolidata di spese effettive stabilita con la legge 24 marzo 1907, n. 135.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]C. MIRABELLO TITTONI. SCHANZER. CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
