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[1]E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata.

[2]E' inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalita' degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.

[3]Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella A) annessa al R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1720.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1415~art9 · fonte del testo

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