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[1]Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie eseguite da funzionari del Corpo Reale del genio civile spettano all'erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove e' impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le Amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla presente legge.
[2]Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli ispettori dell'Ispettorato corporativo.
[3]Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'Ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'Ente medesimo, nella misura che sara' approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B).
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999
