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[1]Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo Reale del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del Genio civile.
[2]Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici puo' autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.
[3]La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma e' esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.
[4]Spetta esclusivamente all'Ispettorato corporativo di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.
[5]Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono di regola al collaudo ed alle ispezioni gli ingegneri del Corpo Reale del genio civile.
[6]Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999
