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[1]Il proprietario e' tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

[2]Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformita' delle norme stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1415~art5 · fonte del testo

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