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[1]Il proprietario e' tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.

[2]Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali delle ispezioni periodiche e straordinarie debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato da regolamento.

[3]Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.

[4]La spesa per il libretto e per la targa e' a carico del proprietario.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1415~art4 · fonte del testo

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