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[1]Ogni ascensore di categoria A, B ed E deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento. I montacarichi di categoria C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di categoria D ogni quattro anni.
[2]Il rinnovo della licenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 e' subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.
[3]E' in facolta' del prefetto di ordinare in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.
[4]Il proprietario dello stabile in cui e' impiantato l'ascensore o il montacarichi e' tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.
[5]In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa dello disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999
