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Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai termini dell'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569, e dell'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999
