Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico:
[2]Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone;
[3]Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;
[4]Categoria C - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;
[5]Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone di portata non inferiore a chilogrammi 25;
[6]Categoria E - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.
[7]Le norme della presente legge non si applicano agli escensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.
[8]Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999
