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Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti le modalita' per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, nonche' il numero delle cattedre e dei posti reperibili per l'applicazione della presente legge, previa detrazione dei posti e delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento di ruolo negli istituti di istruzione artistica, quando essi abbiano funzionato nel triennio dal 1964-65 al 1966-67 per il numero delle ore stabilite dagli ordinamenti in vigore.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;359~art4 · fonte del testo

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