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[1]Gli ufficiali gia' austro-ungarici che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno conseguita la nomina ad ufficiale di complemento in base al testo unico delle disposizioni sul reclutamento del Regio esercito, possono presentare domanda per conseguire il grado che avevano nell'ex esercito austro-ungarico e l'anzianita' in conformita' delle norme di cui al precedente art. 2.
[2]Essi non sono tenuti a prestare il servizio prescritto dal precedente art. 3.
[3]Per gli ufficiali di cui al presente articolo, che abbiano prestato precedente servizio di prima nomina o di richiamo elle armi, e' da escludere ogni rivalutazione economica dei servizi gia' prestati o corresponsione di assegni arretrati.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
