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[1]Gli ufficiali trasferiti nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano sono tenuti a prestare un mese di servizio entro un anno dalla data del Regio decreto di immissione.

[2]Tale decreto sara' considerato nullo per quelli che, entro il termine predetto, non avranno ottemperato all'obbligo di cui al precedente comma senza giustificato motivo. In questo caso una nuova domanda degli interessati, per l'immissione nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, non potra' essere accolta.

[3]La chiamata in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo dovra' operarsi nei limiti del numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina stabiliti annualmente con la legge di bilancio.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-11-01;1642~art3 · fonte del testo

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