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[1]Gli ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle Provincie redente, possono essere immessi, a loro domanda, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, a seconda della loro idoneita', con lo stesso grado gia' rivestito e nella stessa arma cui appartennero.
[2]Le decisioni in merito alle domande di immissione sono riservate al Ministro per la guerra che giudichera', insindacabilmente, caso per caso.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
