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[1]I sottufficiali ed i graduati di truppa gia' austro-ungarici che, in possesso dei requisiti richiesti, si sono arruolati nel Regio esercito italiano o vi hanno conseguito un grado di truppa o di sottufficiale possono, se facenti parte della Forza in congedo, presentare domanda per conseguire il grado che avevano nell'esercito austro-ungarico e l'anzianita' in conformita' delle norme di cui al precedente art. 3.
[2]Essi non sono tenuti a prestare il servizio prescritto dall'art. 4, solo nel caso in cui, per effetto di detta concessione, non abbiano ad essere transitati dalla categoria dei graduati a quella dei sottufficiali.
Testo in vigore dal 16 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
