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[1]I sottufficiali e, graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico prima di essere trasferiti nei ruoli della Forza in congedo della propria classe del Regio esercito italiano sono tenuti e prestare, entro un anno dalla data di immissione, un mese di servizio presso un corpo, reparto o servizio della propria arma o specialita', che designera' il Ministero.
[2]Al termine del servizio prestato i comandi di corpo, reparto o servizio, segnaleranno al Ministero l'opportunita' o meno del trasferimento nei ruoli dei sottufficiali e graduati del Regio esercito degli interessati, esprimendo per ciascuno un giudizio sintentico sulla idoneita' a poter bene esercitare le funzioni del grado.
[3]Il trasferimento nei ruoli del Regio esercito avverra' con decreto Ministeriale per i marescialli, con dispaccio per i rimanenti gradi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
