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[1]I sottufficiali ed i graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle Provincie redente o pertinenti ad esse, possono essere immessi, a loro domanda, nei ruoli della propria classe della Forza in congedo del Regio esercito italiano, a seconda, della loro idoneita' con lo stesso grado, gia' rivestito, e nella stessa arma cui appartennero.

[2]Le decisioni in merito alle domande di immissione sono riservate al Ministero della guerra che giudichera' insindacabilmente caso per caso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-12;611~art1 · fonte del testo

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