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[1]I sottufficiali ed i graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle Provincie redente o pertinenti ad esse, possono essere immessi, a loro domanda, nei ruoli della propria classe della Forza in congedo del Regio esercito italiano, a seconda, della loro idoneita' con lo stesso grado, gia' rivestito, e nella stessa arma cui appartennero.
[2]Le decisioni in merito alle domande di immissione sono riservate al Ministero della guerra che giudichera' insindacabilmente caso per caso.
Testo in vigore dal 16 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
