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[1]Non sono compresi fra le contribuzioni di cui all'art. 1 i Contributi volontari corrisposti dai cittadini al Partito Nazionale Fascista e alle sue organizzazioni dipendenti, secondo le modalita' e nella misura da stabilirsi, a norma dell'art. 1 R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze.
[2]Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo in vigore dal 2 settembre 1940 al 22 dicembre 2008
