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[1]Gli Italiani che professano od insegnano la religione cristiana hanno diritto alla protezione delle Autorita' chinesi, e nessuno di essi potra' essere molestato o perseguitato se adempia pacificamente il suo officio e non offenda le Leggi.

[2]Nessun impedimento sara' posto dalle Autorita' chinesi a che tale o tale altro suddito dell'Impero possa, se lo vuole, abbracciare la religione cristiana e seguirne pubblicamente i riti.

Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4406~art8 · fonte del testo

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