Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Sua Maesta' il Re puo' nominare Consoli negli Stati dell'Imperatore della China, e questi Consoli potranno liberamente risiedere in tali citta' o porti aperti, dove Sua Maesta' giudichi opportuno collocarli nell'interesse del commercio italiano. I Consoli cureranno la precisa osservanza dei Regolamenti; essi saranno trattati col dovuto rispetto dalle Autorita' chinesi, e godranno di tutte le immunita' e di tutti i privilegi concessi ai Consoli delle nazioni piu' favorite. I Consoli avranno rango con gli Intendenti dei Circondari (Tao-tai). I Vice-Consoli e gli Interpreti avranno rango coi Prefetti (Tehefou). Questi funzionari italiani avranno accesso nelle residenze officiali di dette Autorita' chinesi, e comunicheranno con esse personalmente od in iscritto sulla base di uguaglianza, sempreche' l'interesse del servizio lo richiegga.
[2]Ove il Governo italiano non creda necessario collocare un Console in taluno dei porti aperti, egli potra' incaricare il Console d'una Potenza amica delle funzioni di Agente consolare in detto porto.
[3]In mancanza di Console o di chi ne faccia le veci, i sudditi italiani potranno rivolgersi al Direttore della dogana, il quale tutelera' i loro interessi a norma dei vigenti Regolamenti.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
