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Le navi italiane non potranno trafficare altrove che nei porti di commercio designati nel presente Trattato. Esse non entreranno illegalmente in altri porti, ne' faranno commercio clandestino sulla costa. Il Governo chinese potra' confiscare con il carico qualsiasi nave colta in contravvenzione a questo articolo.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
