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[1]I negozianti italiani che avranno importato merci in alcuno dei porti aperti ed ivi pagati i diritti, potranno ottenere dal Direttore della dogana il permesso di esportarle altra volta. Per evitare ogni frode gli Uffiziali della dogana esamineranno se i diritti sono stati effettivamente pagati per le designate merci e debitamente registrati, e inoltre se le marche non sono state alterate. Nel caso che si riconosca qualche frode a danno della dogana, le merci saranno confiscate dal Governo chinese. A tali condizioni, i negozianti italiani, per esportare di nuovo merci estere in paese estero, otterranno una cedola di ritorno per l'ammontare del diritto d'importazione pagato. Esportando di nuovo prodotti chinesi, entro dodici mesi, per un paese estero, i negozianti italiani possono ottenere una cedola di ritorno per il diritto di cabottaggio versato.
[2]La dogana accettera' le cedole di ritorno per il loro valore nominale, in pagamento dei diritti di importazione o d'esportazione, nel porto dove queste cedole sono state rimesse.
[3]A vece delle cedole di ritorno, si potra' ottenere dalla dogana un permesso di sbarco delle merci in franchigia di diritto (mien-shoïn-tan), valevole per altro porto della China.
[4]I bastimenti italiani carichi di cereali esteri potranno esportarli nuovamente senza pagare diritti, purche' non siasi sbarcata alcuna parte del carico.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
