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[1]E' inoltre stabilito che nessun impedimento potra' farsi ai movimenti del Rappresentante di Sua Maesta' o delle persone di suo seguito. Questo Rappresentante potra' spedire o ricevere il proprio carteggio da qualsiasi punto della costa gli aggradi; le sue lettere ed i suoi effetti saranno inviolabili. Potra' servirsi di corrieri speciali, i quali avranno per via la medesima protezione e le medesime agevolezze che le persone deputate al trasporto dei dispacci del Governo imperiale. In una parola, egli godra' dei medesimi privilegi concessi ai funzionari di eguale grado, secondo l'uso delle nazioni di Occidente.

[2]Le spese tutte della missione diplomatica italiana saranno a carico del Governo italiano.

Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4406~art4 · fonte del testo

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