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Sono esenti dal diritto di tonnellaggio le barche, giunche ed altri piccoli legni impiegati da Italiani al trasporto dei passeggieri, dei bagagli, lettere, provviste e altri articoli non soggetti ai diritti di tariffa, quando tali legni siano adoperati al traffico fra i porti aperti. Pero' se questi legni trasportino merci soggette a diritti di tariffa, si paghera' un diritto di tonnellaggio ogni quattro mesi, in ragione di un mace per tonnellata di registro.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
