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[1]Se un malfattore chinese prenda ricovero in case od a bordo di navi italiane, non gli si dara' aiuto ne' asilo; ma questo malfattore sara' invece consegnato alle Autorita' chinesi sulla domanda che esse ne facciano al Console.
[2]Nel caso ove i marinai od altri individui disertino da bordo dei legni da guerra o dei legni mercantili italiani, l'Autorita' chinese, richiestane dal Console, dai Comandanti, o dai Capitani, curera' l'arresto immediato e la consegna di detti disertori a bordo delle rispettive navi.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
