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Se alcuna nave italiana venga a naufragare od incagliare sulla costa della China, oppure a rifugiarsi in un porto degli Stati di Sua Maesta' l'Imperatore della China, le Autorita' chinesi, tosto informate del caso, provvederanno per soccorrere e salvare quella nave. Le persone di bordo saranno trattate in modo amichevole, e riceveranno all'uopo i mezzi necessari per recarsi al piu' vicino Uffizio consolare.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
