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Ove una nave italiana nelle acque della China sia aggredita dai ladri o dai pirati, le Autorita' chinesi dovranno fare ogni sforzo per catturare e punire i detti ladri o pirati, e per ricuperare la proprieta' rubata, la quale proprieta' sara' consegnata al Console per restituirla a chi di ragione. Ma se le Autorita' chinesi mancheranno di arrestare i colpevoli e ricuperare la proprieta' rubata, tutto cio' che potra' chiedersi al Governo chinese sara' la punizione di tali Autorita', secondo le Leggi della China, ma giammai d'indennizzare le persone derubate.

Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4406~art19 · fonte del testo

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