Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Se un Italiano abbia motivo di lagnanza contro un Chinese, egli si rechera' al Consolato ed esporra' la sua querela.
[2]Il Console, esaminato il merito del caso, procurera' di dare una soluzione amichevole. Parimente se un Chinese abbia motivo di lagnanza contro un Italiano, il Console ascoltera' la sua deposizione e non manchera' possibilmente di trovare un accordo.
[3]Se la querela sia di tale natura che il Console non riesca a comporla amichevolmente, egli chiedera' l'assistenza delle Autorita' chinesi, ed insieme a queste, esaminato il fatto, giudichera' con equita'.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
