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[1]I sudditi chinesi che si rendano colpevoli di atto criminale contro italiani, saranno arrestati e puniti dalle Autorita' chinesi secondo le leggi della China.
[2]Gli Italiani colpevoli di atto criminale contro Chinesi saranno arrestati e puniti dalle Autorita' italiane, secondo le Leggi del loro paese, e in quelle forme e quei modi che saranno in seguito determinati dal Governo italiano.
[3]Il Governo chinese da parte sua esercitera' la propria giurisdizione sopra i sudditi chinesi.
[4]La giustizia sara' amministrata con equita' ed imparzialita' da ambe le Parti.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
