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Le questioni insorte tra Italiani relativamente ai diritti, alle proprieta' od alle persone, saranno sottoposte alla giurisdizione delle Autorita' italiane; e le controversie tra Italiani ed individui di altra nazione estera, saranno in China giudicate secondo i Trattati esistenti tra l'Italia e quelle nazioni estere, senza che il Governo chinese abbia ad ingerirsene. Ma se sudditi chinesi sieno compromessi nel litigio, le Autorita' chinesi interverranno in ogni caso al procedimento, in conformita' agli articoli 16 e 17 del presente Trattato.

Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4406~art15 · fonte del testo

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