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Gli Italiani potranno noleggiare quel numero di barche o giunche che loro piacera' per il trasporto delle merci e dei passeggieri, e il prezzo di questi galleggianti sara' discusso fra le parti senza intervento del Governo chinese, il quale non sara' responsale in caso di accidente, di frode o disparizione di dette barche. Il numero delle barche non sara' limitato e non si permettera' alcun monopolio in cio' che risguarda il fitto di esse o la mercede dei facchini o coolies preposti al trasporto delle merci. In caso di contravvenzione al presente articolo, i colpevoli saranno puniti secondo la Legge.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025
